Gentile Utente,
E’ stata pubblicata la norma che prevede la possibilità di assegnazione di un punteggio premiale per l’utilizzo del BIM negli appalti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
Si segnala che il Decreto Legge n. 77 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Edizione Straordinaria del 31 maggio 2021, n. 129, con entrata in vigore a far data dal 1° giugno 2021.
La norma di cui ci occupiamo l’articolo 48, comma 6, del DL. Essa è suddivisa in tre periodi, che trattano rispettivamente:
- il punteggio premiale: “Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- le piattaforme interoperabili e i formati aperti non proprietari: “Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti”;
- l’emissione di un ulteriore provvedimento attuativo: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23”.

La norma innanzitutto stabilisce – per le Stazioni Appaltanti che procedono agli affidamenti sopra descritti – la possibilità di assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (leggi “BIM”), previsti all’articolo 23, comma 1, lettera h), del Codice dei Contratti Pubblici.
Alcune prime considerazioni:
- sulla base di una interpretazione testuale della norma (che si riferisce al “bando di gara” e alla “lettera di invito”), essa riguarda le modalità di valutazione delle offerte che verranno presentate dai concorrenti. Viceversa, non risulta incidere sulla diversa e più ampia tematica della progressiva obbligatorietà del BIM che resta ad oggi regolata nel DM 560/2017;
- la previsione di una premialità collegata all’uso del BIM lascerebbe intendere che essa sia collegata a quelle gare in cui i concorrenti abbiano la possibilità di adottare – ovvero di non adottare – il BIM nella progettazione.In tal senso, la norma sembra richiamare, per il suo contenuto, la disposizione del Codice dei Contratti – in materia di progettazione – di cui all’articolo 23, c. 15, del D.Lgs. 50/2016 – che prevede che il capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprende gli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara.Se il BIM fosse imposto come obbligatorio dalla Stazione Appaltante, la premialità avrebbe scarso significato, a meno che venga riferita non all’uso tout court del BIM (BIM on/off), ma alle modalità di implementazione e sviluppo dello stesso nell’ambito della commessa (come già tutt’ora accade con riferimento alla valutazione della offerta metodologica BIM).
- in ogni caso, non vi è un automatismo tra utilizzo del BIM e previsione di un punteggio premiale. Nel senso che le Stazioni Appaltanti “possono” ma non “devono” prevedere l’assegnazione di un punteggio premiale. Valuterà quindi la Stazione Appaltante e se e come introdurre detto punteggio nella regolamentazione di gara. La mancata previsione della premialità sarebbe tuttavia un chiaro disincentivo all’uso del BIM.
Gli strumenti BIM ai quali può essere attribuito il punteggio premiale “utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti”.
La precisazione del DL Semplificazioni riproduce regole note nel settore degli appalti pubblici con metodologia BIM, già riportate sia nel Codice dei Contratti Pubblici all’articolo 23, c. 13, sia nel DM 560/2017 all’articolo 4.
In altre parole: anche se proposto dal concorrente in sede di gara e perciò suscettibile di godere di un punteggio premiale da parte della Stazione Appaltante, l’uso del BIM dovrà essere comunque rispettoso delle regole generali di interoperabilità e non discriminazione dettate per l’adozione del BIM negli appalti pubblici.
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